Diagnosi energetiche obbligatorie per le grandi Imprese e le Imprese energivore

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Il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, stabilisce che le grandi imprese eseguano una diagnosi energetica, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.

L'obbligo della diagnosi energetica non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 (cfr. DL 102/14 e ISO 50001) o EN ISO 14001 (cfr. DL 102/2014 e ISO 14001), a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica (audit energetico) realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del decreto.

La diagnosi energetica obbligatoria deve essere condotta dalle grandi imprese entro il 5 dicembre 2015 da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS.

L'obbligo della diagnosi energetica si applica anche alle imprese a forte consumo di energia (le imprese energivore), indipendentemente dalla loro dimensione. Le medesime sono tenute a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

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