I contenuti del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 in merito alla Efficienza nell'Uso dell'Energia

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Il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" è in vigore dal 19 luglio 2014.

I principali punti del decreto in merito alla "Efficienza nell'uso dell'energia" (art. 4-9) sono:

1) Promozione dell'efficienza energetica negli edifici, sia pubblici che privati.

  • Il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, stabilisce che l'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE), elabori una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili.

2) Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione.

  • Il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, fissa che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.

3) Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali.

  • Il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, stabilisce che le pubbliche amministrazioni centrali si attengono al rispetto di requisiti minimi di efficienza energetica in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi.

4) Regime obbligatorio di efficienza energetica. 

  • In ossequio alla Direttiva 2012/27/UE, il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, definisce che il regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica che garantisce che i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio conseguano un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il 31 dicembre 2020 è costituito dal meccanismo dei certificati bianchi.

5) Diagnosi energetiche obbligatorie e sistemi di gestione dell'energia.

  • Il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, stabilisce che le grandi imprese eseguano una diagnosi energetica, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.
  • Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 (cfr. DL 102/14 e ISO 50001) o EN ISO 14001 (cfr. DL 102/2014 e ISO 14001), a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del decreto.
  • Il medesimo obbligo si applica alle imprese a forte consumo di energia, indipendentemente dalla loro dimensione. Le medesime sono tenute a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

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